STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 1
L'Associazione denominata "Palio delle Contrade di Fucecchio" ha sede in Fucecchio, Via Lamarmora, 34.
ART. 2
L'Associazione, non avente fini di lucro, ha per scopo l'organizzazione
per lo svolgimento di una competizione cavalleresca fra le contrade
della città al fine di valorizzare le tradizioni storiche, folcloristiche,
culturali ed in genere tutte quelle espressioni di valori popolari
locali.
Potranno far parte dell’Associazione anche le Contrade esistenti ma non attive.
ART. 3 L'Associazione persegue gli scopi statuari attraverso tutte quelle attività che risulteranno idonee ed opportune anche in collaborazione con associazioni ed enti avente finalità analoghe, ivi compresi enti pubblici, fondazioni ed istituti: In particolare l'Associazione sovrintende alla organizzazione dell'annuale palio cavalleresco e delle manifestazioni ad esso connesse e ne coordina lo svolgimento. Detta la disciplina dello svolgimento del Palio mediante apposito regolamento, tutela le insegne ed i marchi, nomina gli organismi tecnici preposti alla manifestazione ed assume ogni altra determinazione ed iniziativa al riguardo.
ART. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
ART. 5
ART. 6 L'Assemblea dei soci è composta da tutte le contrade attualmente esistenti ed operanti e anche dalle contrade esistenti ma non attive, dal Sindaco del Comune di Fucecchio o suo delegato. I membri del Consiglio di Amministrazione parteciperanno all'assemblea senza diritto di voto.
ART. 7 Le Contrade sono rappresentate in Assemblea dal presidente o da proprio delegato preventivamente nominato e comunicato dalle Contrade al Presidente dell'Assemblea ogni anno entro la data del 30 settembre. L'amministrazione Comunale è rappresentata dal Sindaco o suo delegato.
ART. 8 Il Presidente dell'Assemblea dei soci è il Sindaco o un suo delegato. Il Presidente cura lo svolgimento delle attività e delle adunanze dell'Assemblea, accerta la regolarità dello svolgimento delle deliberazioni dell'assemblea e trasmette gli atti deliberativi al Consiglio di Amministrazione, ha potere di voto in seno all'Assemblea e si avvale della collaborazione di un segretario che può essere nominato anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea.
ART. 9
L'Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno
e delibera in ordine al bilancio preventivo ed al consuntivo.
Č convocata da Sindaco o suo delegato di propria iniziativa
e anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su
richiesta di almeno un terzo dei soci.
ART. 10 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da otto membri, di cui cinque membri in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e tre in rappresentanza delle Contrade che ne faranno parte secondo l'ordine riportato nell'allegato A. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I tre membri in rappresentanza delle Contrade restano in carica due anni, per cui, una volta verificatesi la scadenza suddetta, per i successivi due anni e così in seguito, ne faranno parte altre tre contrade seguendo l'ordine dell’allegato A. I soci dovranno provvedere al rinnovo dei loro rappresentanti in seno al Consiglio d'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza del loro mandato, cominicandone per scritto il nominativo al Presidente. I rappresentanti uscenti restano in carica fino a che non saranno sostituiti dai nuovi nominati. In caso di dimissioni o impedimento di un rappresentante, i soci dovranno nominare tempestivamente ed in ogni caso non oltre il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'impedimento o dimissioni, il nominativo del sostituto. Dei cinque membri in rappresentanza dell’Amministrazione comunale fanno parte l'Assessore Comunale Delegato ai rapporti con il Palio e quattro sono nominati dal Sindaco, secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
ART. 11
Il Consiglio amministra l'Associazione ed attua i programmi deliberati dall'Assemblea.
In particolare:
ART. 12 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
ART. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione: Rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, cura l'interesse dell'Associazione, convoca il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza e necessità può adottare determinazioni che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza e rese note all'Assemblea.
ART. 14 Ai membri del Consiglio di Amministrazione o ai soci eventualmente incaricati di particolari funzioni, occasionalmente, potrà essere loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi assunti per conto e nell'interesse dell'Associazione. Il rimborso di dette spese è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e liquidato dal cassiere, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa; tuttavia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto un compenso che verrà determinato dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 15 Alle spese di organizzazione e di svolgimento del Palio sarà provveduto attraverso erogazioni di enti e finanziamenti e comprenderanno ogni e qualsiasi onere finanziario relativo alla competizione cavalleresca ed alle manifestazioni ad essa collegate.
ART. 16 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
ART. 17 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei soci che provvederanno alla nomina del liquidatore e alla devoluzione del patrimonio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART. 18 Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra Giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri nominato dal Sindaco; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Documento ufficiale gentilmente concesso dall'assessore al Palio Avv. Massimo Billi il 06/07/2006
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